Articolo 232. Presunzione di concepimento durante il matrimonio.
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio
nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio
e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data
della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei
giudizi previsti nel comma precedente.