Articolo 1073. Estinzione per prescrizione.
La servitų si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti
anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si č cessato di esercitarla; ma, se si
tratta di servitų negativa o di servitų per il cui esercizio non č necessario il
fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si č verificato un fatto
che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitų che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in
cui la servitų si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitų
non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a pių persone in comune, l'uso della servitų
fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei
comproprietari giova anche agli altri.
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